Job Act

23 marzo 2015

Il D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 tra le altre novita`, esclude per i licenziamenti economici la possibilita` della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianita` di servizio 

Contratto a tutele crescenti e licenziamento

I datori di lavoro dovranno gestire due diverse tipologie di contratto di lavoro a tempo indeterminato: quello a tutele crescenti per i neoassunti e quello a tutela piena, che continuera` a trovare applicazione per tutti i rapporti di lavoro preesistenti. Tra le principali divergenze e caratteristiche, la riduzione della tutela reale in favore di indennizzi risarcitori legati all’anzianita` di servizio e la necessita` per i datori di lavoro, in particolare quelli che a seguito di assunzioni superino la soglia dei 15 dipendenti, di gestire per lungo tempo due diversi regimi giuridici in ordine alle conseguenze dei licenziamenti illegittimi 

Contratto a tutele crescenti vecchi e nuovi assunti

Al contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, si applica lo sgravio contributivo triennale per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. La volonta` del Legislatore e` quella di offrire alle aziende l’opportunita` di assumere lavoratori a tempo indeterminato, dunque stabile, a fronte da un lato di agevolazioni contributive, come ad esempio lo sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilita` 2015, dall’altro di un apparato sanzionatorio che renda sostenibile l’eventuale licenziamento per motivi economici dello stesso lavoratore. Quali i costi e i benefici per aziende e lavoratori? 

Contratto a tutele crescenti costi e benefici per le aziende

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